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REGIO DECRETO 6 agosto 1914, n. 1020

Col quale viene modificata la circoscrizione delle zone malariche nel territorio del comune di Monte San Giuliano (Trapani). (014U1020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-10-1914 al: 31-8-1971
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto il Nostro decreto 8 marzo 1903, n. 82, concernente, tra l'altro, la dichiarazione delle zone malariche nel territorio del comune di Monte San Giuliano, in provincia di Trapani;

Visto il rapporto, col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di una nuova zona malarica in quel Comune, e per la modificazione delle due zone malariche, approvate col su citato Nostro decreto;

Visto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A modifica del Nostro decreto 8 marzo 1903, n. 82, col quale, al n. 11 dell'annesso elenco, si delimitavano due zone malariche nel comune di Monte San Giuliano, le zone malariche esistenti in quel territorio, sono distinte secondo quanto è esposto nell'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, e che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove occorra, al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, Il guardasigilli: DARI.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/10/1914, n. 245 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.