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LEGGE 16 luglio 1914, n. 679

Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale (014U0679)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1914 al: 15-12-2009
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Art. 1




Gli insegnanti degli Istituti di istruzione classica, tecnica, nautica, complementare e normale e quelli degli istituti di magistero per l'educazione fisica sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ruoli indicati dalla tabella A.