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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1536

Da convertirsi in legge, col quale viene prorogato il termine indicato dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la pubblicazione della nuova tabella del numero e della residenza dei notari. (013U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che stabilisce venga determinato per decreto Reale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, con apposita tabella il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto;
Visto il decreto 9 marzo 1913, n. 249, col quale fu fissata al 1° luglio la entrata in vigore della legge predetta;
Ritenuto che non fu possibile entro il termine stabilito approntare tutti gli elementi occorrenti per addivenire alla compilazione della tabella anzidetta;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine indicato nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è prorogato di mesi quattro.