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REGIO DECRETO 2 gennaio 1913, n. 453

Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza. (013U0453)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1999)
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Testo in vigore dal: 6-8-1913
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 1 della legge 11  dicembre  1910,  n.  855,  che  da'
facolta' al Nostro Governo  di  raccogliere  e  coordinare  in  testo
unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza  sulla  Cassa
dei depositi e prestiti e il  Consiglio  di  Stato,  le  disposizioni
contenute  nelle  varie  leggi  generali   e   speciali   riguardanti
l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti
di previdenza e delle altre gestioni affidate  alla  Cassa  medesima,
nonche' le disposizioni contenute nella legge stessa; 
 
  Veduto l'art. 10 dell'altra legge 18 giugno 1911, n. 543,  che  da'
facolta' di comprendere nel coordinamento del testo  unico  anche  le
disposizioni contenute nella legge  stessa  e  in  quelle  altre  che
fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo; 
 
  Sentita    la     Commissione     parlamentare     di     vigilanza
sull'Amministrazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  e   degli
Istituti di previdenza; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari del
tesoro, di  concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo  unico  delle  disposizioni  legislative
riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei  depositi  e  prestiti,
delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale  e
provinciale e degli Istituti di previdenza, visto d'ordine Nostro dal
presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario  di  Stato
per gli affari dell'interno e dal ministro segretario  di  Stato  per
gli affari del tesoro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Giolitti - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.