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REGIO DECRETO 30 gennaio 1913, n. 363

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti. (013U0363)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1928)
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Testo in vigore dal: 20-6-1913
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichita' e le  belle
arti, modificata con la legge 23 giugno 1912, n. 688; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito  regolamento,  per  l'esecuzione  delle  leggi
predette, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Giolitti - Credaro. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.