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REGIO DECRETO 1 dicembre 1912, n. 1462

Col quale vengono approvate le norme per il servizio in guerra (Parte II) - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito. (012U1462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-4-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 12 luglio 1912, n. 1122, col quale sono approvate le norme relative al Servizio in guerra - Parte II - Servizi logistici (servizio delle intendenze e servizi di prima linea).

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso servizio in guerra - Parte II - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito - firmato d'ordine Nostro dai ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Spingardi - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.