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REGIO DECRETO 26 novembre 1912, n. 1450

Che stabilisce il numero complessivo dei capi d'Istituto e dei professori ordinari e straordinari degli Istituti tecnici e nautici per l'anno scolastico 1912-913. (012U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-3-1913 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 11 e 24 della legge 8 aprile 1906, n. 142 ed il relativo regolamento;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'anno scolastico 1912-913 il numero complessivo dei capi d'Istituto e dei professori ordinari e straordinari degli Istituti tecnici e nautici è stabilito come segue:

Istituti tecnici.

Capi d'Istituto effettivi, n. 42.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 1206.

Istituti nautici.

Capi d'Istituto effettivi, n. 7.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 143.