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REGIO DECRETO 9 agosto 1912, n. 1076

Col quale viene approvato l'annesso nuovo regolamento per la contabilità dei Convitti nazionali. (012U1076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  2-11-1912 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 18 dicembre 1898, n. 558, col quale fu approvato il regolamento organico per i Convitti nazionali;
Veduto il decreto 15 dicembre 1888, del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, col quale fu approvato il regolamento per la contabilità dei Convitti predetti;
Udito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito regolamento per la contabilità dei Convitti nazionali, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro.