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REGIO DECRETO 2 agosto 1912, n. 949

Col quale vengono approvate le norme per la esecuzione della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana. (012U0949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1994)
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Testo in vigore dal: 24-9-1912
al: 18-1-1994
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'art.  20  della  legge  13  giugno  1912,  n.  555   sulla
cittadinanza italiana che da' facolta' al Governo  di  stabilire  con
decreto Reale le norme per l'applicazione della legge stessa; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari di grazia e giustizia e dei culti, di  concerto  coi  ministri
dell'interno, degli affari esteri, della guerra e della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo straniero che vuole ottenere la cittadinanza ai sensi  dell'art.
4 della  legge,  deve  farne  domanda  al  Ministero  dell'interno  e
produrre, oltre i documenti necessari a dimostrare che  egli  trovasi
in una delle condizioni previste dal detto articolo, i seguenti altri
debitamente autenticati: 
 
    1° atto di nascita; 
 
    2° certificato di situazione di famiglia; 
 
    3° certificato penale del paese di origine. 
 
  E' in facolta' del Ministero di richiedere,  a  seconda  dei  casi,
altri documenti. 
 
  La domanda od i documenti possono  presentarsi  anche  agli  agenti
diplomatici e consolari italiani all'estero che li trasmetteranno  al
Ministero dell'interno.