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REGIO DECRETO 2 agosto 1912, n. 949

Col quale vengono approvate le norme per la esecuzione della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana. (012U0949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1994)
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Testo in vigore dal:  24-9-1912 al: 18-1-1994
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 20 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana che dà facoltà al Governo di stabilire con decreto Reale le norme per l'applicazione della legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri dell'interno, degli affari esteri, della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Lo straniero che vuole ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 4 della legge, deve farne domanda al Ministero dell'interno e produrre, oltre i documenti necessari a dimostrare che egli trovasi in una delle condizioni previste dal detto articolo, i seguenti altri debitamente autenticati:

1° atto di nascita;

2° certificato di situazione di famiglia;

3° certificato penale del paese di origine.

È in facoltà del Ministero di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

La domanda od i documenti possono presentarsi anche agli agenti diplomatici e consolari italiani all'estero che li trasmetteranno al Ministero dell'interno.