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LEGGE 14 luglio 1912, n. 835

Contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro sugli atti di concessione di tramvie. (012U0835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-1912 al: 21-12-2008
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Art. 1



Al personale addetto ai pubblici servizi, concessi all'industria privata o esercitati da Provincie o da Comuni, per i trasporti su ferrovie e su tramvie intercomunali a trazione meccanica, e così pure al personale addetto a pubblici servizi di linee di navigazione interna extra-urbana, con motori meccanici, sono applicabili le norme per l'equo trattamento del personale indicate negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, con le modificazioni e aggiunte contenute negli articoli. seguenti.

È eccettuato il personale direttivo, per il quale siano regolati i reciproci rapporti da patti speciali.