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LEGGE 23 giugno 1912, n. 688

Portante modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichità e belle arti. (012U0688)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1921)
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Testo in vigore dal:  23-7-1912

Art. 1



Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.