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REGIO DECRETO 31 dicembre 1911, n. 1518

Col quale viene stabilita la cauzione da prestarsi dall'economo-cassiere della direzione generale dei telefoni. (011U1518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  9-4-1912 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 18 marzo 1909, n. 304, con il quale, venivano stabilite le cauzioni da prestarsi dagli agenti dell'amministrazione dei telefoni dello Stato che maneggiano valori;

Visto l'art. 2 del regolamento per le gestioni affidate, agli economi cassieri delle amministrazioni centrali, approvato con Nostro decreto n. 859 del 17 settembre 1910;

Considerato che nel suddetto decreto 18 marzo 1909 fu determinata la cauzione del funzionario incaricato delle funzioni di economo della Direzione generale dei telefoni, ma non quella del funzionario medesimo in quanto viene investito, a sensi del citato decreto n. 859, delle funzioni di economo-cassiere;

Visto l'art. 229 del regolamento in esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, pubblicato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La cauzione da prestarsi dall'economo-cassiere della Direzione generale dei telefoni è stabilita in L. 2000 (duemila).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Calissano - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.