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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1510

Col quale vengono approvati dei decreti Reali, emanati su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale. (011U1510)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1912 al: 4-10-1935
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 8 ed 11 del regolamento approvato col R. decreto del 28 novembre 1909, n. 810, per la inserzione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti nella raccolta ufficiale;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari della grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli annessi elenchi, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, dei decreti Reali da non inserirsi, e di quelli da pubblicarsi per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale, che vengono emanati su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Finocchiaro-Aprile.

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.