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LEGGE 15 luglio 1911, n. 749

Per la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara. (011U0749)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1999)
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Testo in vigore dal: 28-3-1999
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' istituita a favore del comune di Carrara  una  tassa  sui  marmi
escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta  tassa
e' applicata e riscossa dal comune  all'uscita  dei  marmi  dai  suoi
confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio
comunale sentite le parti sociali. ((4)) 
 
  Ogni  anno  il  Consiglio  comunale,  nel  deliberare  il  bilancio
preventivo del comune, stabilira', (...), la misura in cui  la  tassa
stessa dovra' essere percetta per l'anno successivo, (...). Tuttavia,
quando  il  comune   dovesse   assumere   impegni   continuativi   da
fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa,  il  Consiglio
comunale potra' in anticipazione fissare  per  piu'  anni  la  misura
(...) della tassa stessa. 
 
  Potra' il Comune, con deliberazione consiliare,  secondo  le  forme
della legge comunale e  provinciale  e  da  approvarsi  dalla  Giunta
provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della
tassa sia  erogata  a  far  fronte  alle  spese  o  agli  impegni  da
incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto della Marina di
Carrara,  accordandosi  l'eventuale  applicazione  della   legge   12
febbraio 1903, n. 50; e dovra' erogare una parte del provento stesso,
non inferiore al quarto, in contributi alla iscrizione  degli  operai
dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza  per  gli
operai ed a favore della locale Cassa di soccorso. 
 
  Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e'  abrogato
il R. decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di  un
diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 15 luglio 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            GIOLITTI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 marzo 1999, n. 75, ha disposto (con l'art. 2, comma 2 ter)  che
"L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato
dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  si
interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita e' applicata
ai marmi e loro derivati ed e' determinata in relazione alle esigenze
della spesa comunale  inerente  direttamente  o  indirettamente  alle
attivita' del settore marmifero locale".