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LEGGE 5 gennaio 1911, n. 1

Per la inscrizione all'Istituto di previdenza pel personale ferroviario degli agenti della Società della ferrovia Sicula-occidentale. (011U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli agenti della Società che esercitava la ferrovia Sicula Occidentale, passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in conformità dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 494, i quali non hanno esercitata la facoltà loro consentita dall'art. 16 della legge 9 luglio 1908, n. 418, si considerano inscritti all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato dal 1° agosto 1907, qualora ne facciano domanda entro il 30 giugno 1911.

Tali agenti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono perciò versare rispettivamente le ritenute ordinarie e straordinarie ed i contributi dal 1° agosto 1907 al 31 dicembre 1908 nella misura prevista dallo statuto del suddetto Istituto di previdenza, e dal 1° gennaio 1909 in poi nella misura fissata nel testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato approvate con R. decreto 22 aprile 1909, n. 329.

Agli agenti medesimi sono applicabili le disposizioni contenute negli ultimi due alinea del citato art. 16 della legge 9 luglio 1908, n. 418.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Fani.