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LEGGE 11 dicembre 1910, n. 855

Concernente disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse. (010U0855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1910 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonché le disposizioni contenute negli articoli seguenti.