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REGIO DECRETO 9 ottobre 1910, n. 731

Che approva l'annesso statuto del «Registro nazionale italiano» per la visita e classifica delle navi e dei galleggianti addetti alla navigazione marittima e interna. (010U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1917)
Testo in vigore dal:  15-11-1910

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 29 settembre 1870, n. 5900, che riconosceva il «Registro italiano» come stabilimento di pubblica utilità e lo elevava in ente morale;
Visto il decreto del ministro della marina del 23 dicembre 1909, col quale, considerandosi equivalenti alle visite e perizie ufficiali quelle fatte dal «Registro nazionale» si viene a riconoscere il carattere di pubblica utilità di quell'Istituto;
Viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del «Registro nazionale» e del Consiglio generale del «Registro italiano» con le quali approvavasi la fusione dei due in un solo Istituto con la denominazione di «Registro nazionale italiano», fusione della quale prendevasi atto con decreto del ministro della marina del 30 giugno 1910, che accordava piena validità all'azione del «Registro nazionale italiano» nei rapporti delle visite e perizie delle navi mercantili;
Visto l'art. 78 del Codice per la marina mercantile e gli articoli 519, 520, 521 e 522 del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Vista la domanda del «Registro nazionale italiano» tendente ad ottenere l'erezione in ente morale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, lo statuto del «Registro nazionale italiano» per la visita e classificazione delle navi e dei galleggianti addetti alla navigazione marittima e interna, annesso al presente Nostro decreto.