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LEGGE 17 marzo 1910, n. 96

Sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910. (010U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1910
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  accertare  ed  a  riscuotere,
secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni  specie,  a
provvedere allo  smaltimento  dei  generi  di  privativa  secondo  le
tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i
proventi che gli sono  dovuti  per  l'esercizio  finanziario  dal  1°
luglio 1909 al 30 giugno 1910, giusta  lo  stato  di  previsione  per
l'entrata annesso alla presente legge. 
 
  E' altresi' autorizzato a rendere esecutivi i ruoli  delle  imposte
dirette pel suddetto esercizio.