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LEGGE 17 marzo 1910, n. 96

Sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910. (010U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.