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LEGGE 15 luglio 1909, n. 524

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrorie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili in servizio pubblico. (009U0524)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1909 al: 21-12-2008
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Art. 1



Nella formazione del testo unico di cui all'art. 23 della legge 12 luglio 1908, n. 444, il Governo del Re è autorizzato a riunire, coordinare con le conseguenti modifiche di forma, e raggruppare organicamente in parti, titoli, capitoli e sezioni denominandoli secondo gli argomenti, le disposizioni:

a) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo V, meno gli articoli 207, ultimo comma, 209, 211, 213 primo comma, 226, 246 dopo la parola «capitolato », 265 primo comma e primo periodo del secondo comma, 278 primo comma, 286, 293, 295 secondo comma dopo la parola «statuto», 302 primo comma, 306, 308, 313, 314 ultimo periodo, 317, 318 secondo comma, modificando gli articoli 291, 310, 311, 312, 316 in relazione al codice penale, gli articoli 278 secondo comma, 287, 288, 314 meno l'ultimo periodo, e 315 in relazione ai mutati ordinamenti amministrativi e sostituendo la parte dell'art. 278 relativa ai commissari governativi con le parole: «I funzionari governativi d'ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse»;

b) della legge 20 giugno 1873, n. 1475, articoli 1, parte prima, meno le parole «delle seguenti linee», 2 meno le parole «di lire mille», integrato e coordinato con l'art. 1, comma primo, della legge 30 aprile 1899, n. 168, come alla lettera h del presente articolo, ed articoli 5, 7, 8, 9 e 10 aventi carattere generale;

c) degli articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, aventi valore legislativo in base alla legge 21 dicembre 1899, n.446;

d) degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 55, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, con le modifiche stabilite dalla legge stessa;

e) della legge 30 giugno 1889, n. 6183, articoli 1, comma secondo, 3 e 4;

f) della legge 27 dicembre 1896, n. 561, meno gli articoli 6, 9, 13 commi secondo e terzo, 15, 19 a 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, commi secondo e terzo, 39, 40 nei riguardi delle ferrovie e tramvie extra-urbane, 41 nei riguardi delle ferrovie e 46, commi 2°, 3°, 4° e 5º restando soppressa la parola «economiche», negli articoli 13, primo comma, 14, 35, 38, commi primo e quarto, 44, 45, modificato l'art. 12 con l'aggiunta delle parole «o di concessione» dopo quella «esercizio» e delle parole «per le tramvie urbane» dopo la parola «chilometro» e completato l'art. 11 con le disposizioni dell'art 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

g) della legge 21 dicembre 1899, n. 446 combinando l'art. 1 col disposto dei precitati articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687;

h) della legge 30 aprile 1899, n. 168, meno gli articoli 1 secondo comma, 2, 5 e 6, sopprimendo nell'art. 1 comma 1 le parole «da lire 3000 - stabilita dall'art. 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, serie 3ª - in virtù dell'art. 12 della legge 29 luglio 1879, numero 5002» e modificando l'art. 4 in relazione al penultimo comma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

i) della legge 9 giugno 1901, n. 220, articoli 1 comma secondo, 2 commi primo, secondo e terzo, 3 meno la parte relativa alla tassa di bollo dei biglietti di abbonamento, 4 primo comma e 5;

k) della legge 4 dicembre 1902, n. 506, art. 2 secondo comma con carattere generale, art. 7 comma 1° riferendolo alle linee complementari e sopprimendo la citazione delle rispettive leggi e le parole «ammesso nella misura massima di L. 6000 dalla legge 30 aprile 1899, n. 168», articoli 9 ed 11 sostituendo la parte dopo la parola «esercizio» con le parole: «quando abbiano un prodotto lordo medio non superiore a L. 10,000 annue per chilometro»;

l) della legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 5 aggiungendovi in relazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540: «Tali disposizioni sono applicabili ad altre forme di trazione meccanica, senza rotaie su strade ordinarie per servizio di viaggiatori o di merci»;

m) degli articoli 25 e 26 della legge 9 luglio 1905, n. 323;

n) della legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 18 e 27 da unificarsi, omettendo dell'art. 18 il comma 2°, dell'art. 27 il comma 1º e le parole «si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo», e sostituendo nell'art. 18 le parole «concesse all'industria privata» a quelle «esercitate dallo Stato», nonché la parola «esercente» alle altre «il direttore generale su parere del Comitato di amministrazione»;

o) della legge 9 luglio 1905, n. 413, articoli 1, 3, 4, 13, 15, commi 1°, e sopprimendo la parte dopo le parole «impianti ferroviari esistenti»;

p) della legge 30 giugno 1906, n. 272, meno gli articoli 3, comma ultimo, 9 comma terzo, 15 comma ultimo, 17 commi penultimo ed ultimo, 18 comma primo, 19 commi primo e secondo ed art. 27, modificando l'art. 11, comma ultimo in relazione all'art. 11, ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444, e completando l'art. 26 con la disposizione dell'art. 382 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

q) della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 1, comma quarto e quinto, 48, 51 e 52;

r) della legge 14 luglio 1907, n. 562 art. 53 da modificarsi in relazione all'art. 5, secondo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444;

s) della legge 7 luglio 1907, n. 429, articoli 41, 42, 44 ed art. 2, sopprimendo nel comma quarto le parole «ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida», e modificando i commi quarto e quinto in relazione all'art. 9 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

t) della legge 16 giugno 1907, n. 540 meno gli articoli 1, 2, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 13 sino a tutto il capoverso b;

u) della legge 12 luglio 1908, n. 444, meno gli articoli 1, 4, commi primo e secondo, 22 e 23, aggiungendo nell'art. 14, primo comma, dopo la parola «obbligo» le parole «di tenere regolarmente le contabilità dei lavori di costruzione e»; ed applicando anche per le sovvenzioni alle tramvie extraurbane le disposizioni dell'art.5, comma terzo, con i capoversi a, b, della legge 12 luglio 1908, n. 444, e la condizione di cui nell'ultima parte dell'art. 1° della legge 30 giugno 1889, n. 6183;

v) dell'art. 2, commi secondo e terzo della legge 12 gennaio 1909, n. 12, degli articoli 20, n. 5 e 66 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414, dell'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1868, n. 4552, degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1874, n. 1945 e degli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 aprile 1862, n. 542;

z) delle disposizioni di legge relative a ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili, emanate posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444 e prima dell'approvazione del testo unico.

L'inclusione del testo unico non limita alle sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione delle norme di legge aventi carattere generale.

L'esclusione del testo unico rende inapplicabili alle ferrovie, tramvie e linee d'automobili in servizio pubblico concesse all'industria privata posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444, le disposizioni delle leggi citate ai precedenti capoversi da a) a v).