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REGIO DECRETO 8 dicembre 1907, n. 852

Che approva il regolamento riguardante la cessione agli Istituti di credito fondiario di canoni e di altre prestazioni gravanti su beni immobili. (007U0852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1925)
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Testo in vigore dal:  4-4-1908

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 441, concernente la cessione e il riscatto di canoni ed altri onori reali mediante operazioni di credito fondiario;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per la grazia, giustizia e pei culti e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'esecuzione legge 15 luglio 1906, n. 441, composto di quantità quarantaquattro articoli, visto d'ordine Nostro, dal ministro ponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1907

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Carcano.

V. Orlando.
Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.