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REGIO DECRETO 24 marzo 1907, n. 237

Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano. (007U0237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1907 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 395 contenente provvedimenti per la conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano;

Visto che coll'art. 3 della sovracitata legge è stato autorizzato il Governo ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione dei predetti catasti, fissando la data in cui le medesime andranno in vigore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, ad interim, ministro del tesoro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano, in esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 395, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Il regolamento medesimo andrà in vigore col 1° luglio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
A. Majorana.

Visto, il guardasigilli: Orlando.