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LEGGE 21 marzo 1907, n. 112

Che autorizza il Governo ad anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento di frane. (007U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-4-1907 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento di frane minaccianti abitati di comuni o frazioni, o a ripristinare sulle strade provinciali o comunali il transito interrotto o reso mal sicuro in causa di frane o di alluvioni, è data facoltà al Governo di anticipare ai prefetti, in base a perizie sommarie della relativa spesa, le somme all'uopo necessarie sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293.

Tali somme saranno computate a diminuzione dei sussidi spettanti agli enti danneggiati a termini dei citati articoli di legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Gianturco.
A. Majorana.

Visto, Il Guardasigilli: Orlando.