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LEGGE 30 giugno 1906, n. 272

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate. (006U0272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1906 al: 29-11-1980
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Art. 1



Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie.

Sono principali quelle che risultano di speciale importanza in base ai seguenti criteri:

la estensione attraverso il Regno;

l'entità di traffico;

il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali;

l'allacciamento a ferrovie estere;

le considerazioni d'indole militare.

Secondarie sono tutte le altre; e ad esse si applicano, in quanto non è derogato colla presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie economiche, le quali saranno d'ora innanzi considerate come secondarie.

Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie saranno distinte in due classi, secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.

Le ferrovie private della seconda categoria, di cui all'art. 207 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), sono parificate per le norme di costruzione e d'esercizio alle ferrovie locali in quanto concernono la sicurezza delle persone e delle cose e della pubblica igiene.