stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 giugno 1906, n. 262

Conversione delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto. (006U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-6-1906 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il ministro del tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto inscritte nel Gran Libro del Debito Pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire cento, oppure il pagamento dell'intera cedola, a due lire, decorrente dal 1° luglio 1906 e di scadenza al 1° gennaio 1907, e il cambio delle attuali rendite 5 per cento lordo e 4 per cento netto con titoli di nuova creazione a pagamento semestrale.

Questi titoli avranno le cedole scadenti dal 1° luglio 1907 fino al 1° gennaio 1912 col frutto calcolato in ragione di lire 3.75 per cento l'anno, esente da ogni imposta presente e futura, e le cedole scadenti nei semestri successivi, a cominciare dal 1° luglio 1912, col frutto calcolato in ragione di lire 3.50 per cento, del pari esente da ogni imposta presente e futura.

I nuovi titoli di consolidato da emettere per la presente conversione non saranno convertibili in altra rendita a minor interesse fino a tutto l'anno 1920.