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LEGGE 8 aprile 1906, n. 142

Per disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative. (006U0142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  22-5-1906 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli istituti di istruzione classica, tecnica e normale (scuole medie), agli effetti della presente legge, sono distinti in istituti di primo grado e in istituti di secondo grado.

Sono istituti di primo grado il ginnasio, la scuola tecnica e la scuola complementare; sono istituti di secondo grado il Liceo, l'Istituto tecnico, l'Istituto nautico e la Scuola normale.