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LEGGE 19 aprile 1906, n. 126

Disposizioni per le Società cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare. (006U0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-5-1906 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 maggio 1904, n. 178, si applica anche alle Società cooperative di produzione e lavoro, le quali, non chiamate a licitazione, concorrano alle pubbliche gare, il cui importo non superi le L. 200,000, quando presentino sufficienti garanzie di solidità e di solvibilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.