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LEGGE 22 dicembre 1905, n. 592

Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari. (005U0592)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1906 al: 15-12-2010
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Art. 1



Alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183, sono recate le modificazioni contenute negli articoli seguenti: