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REGIO DECRETO 3 ottobre 1904, n. 728

Che rende esecutoria la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia economica a vapore da Thiene ad Asiago. (004U0728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1905 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 bis (serie 3ª), convalidato colla legge 30 giugno 1889, n. 6183, e le leggi 30 aprile 1899, n. 168 e 4 dicembre 1902, n. 506;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione a vapore da Thiene ad Asiago per Rocchette, stipulata il 30 luglio 1904 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato e il sig. cav. ing. Antonio Monterumici nella qualità di rappresentante e mandatario della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, convenzione ratificata, per quanto riguarda la clausola del riscatto contenuta nell'art. 24 del capitolato annessovi, con la deliberazione 26 agosto successivo del Consiglio d'amministrazione della Società medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo nello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.
L. Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.