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REGIO DECRETO 20 ottobre 1904, n. 721

Che approva e contiene la convenzione fra la R. amministrazione ed il municipio di Venezia per la determinazione dei rivi interni della città e della giurisdizione sui medesimi. (004U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1905 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 luglio 1888, in forza del quale il porto di Venezia fu classificato nella prima categoria per le opere interessanti la sicurezza della navigazione generale, la difesa militare e la sicurezza dello Stato, e nella prima classe della categoria seconda, per quanto riflette le opere interessanti il commercio, à termini e per gli effetti degli articoli 1, 6 e 7 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, serie terza, testo unico, sui porti, spiaggie e fari;

Ritenuto che, in causa di controversie sorte tra la Amministrazione dei lavori pubblici ed il municipio di Venezia intorno alla manutenzione ed alla giurisdizione dei canali classificati tra le opere marittime e di quelli di interesse locale, è sorta la necessità di definire e regolare meglio i rapporti e le competenze delle amministrazioni medesime nei riguardi dei canali facenti parte del porto e di quelli minori che, non servendo precipuamente al commercio marittimo, hanno ufficio e importanza di vie ordinarie nell'abitato urbano;

Ritenuto che con Convenzione in data 17 giugno 1902, approvata dal Consiglio comunale di Venezia con deliberazioni 12 ottobre 1903 e 2 maggio 1904 si determinano i rivi e canali interni della città e dell'isola della Giudecca che cessano di essere compresi fra le opere portuali interessanti il commercio, e la cui giurisdizione spetta quindi interamente al Comune stesso il quale ne assume l'onere della manutenzione;

Si stabilisce inoltre che il canale Scomenzera, dal canale della Giudecca al Canal Grande, sia considerato per tutta la sua estensione, come opera portuale interessante il commercio, e si conviene sopra altre opportune disposizioni relative alla consegna dei Canali, allo esonero da ogni gravame dei servizi pubblici dipendenti dallo Stato e all'obbligo nel Comune di rispettare le concessioni in corso;

Considerato che i canali dei quali si cede la giurisdizione non hanno rapporto con la navigazione e il commercio marittimo; sicchè col toglierli dalla tabella delle opere costituenti il porto, allegata al decreto Reale in principio ricordato, non si fa che riconoscere ed ammettere la realtà delle cose;

Ritenuto che, nei riguardi finanziari, la Convenzione è vantaggiosa per lo Stato, in quanto lo esonera da una ragguardevole spesa di manutenzione; e che la buona manutenzione dei canali interni, garantita dalla convenienza e dall'interesse del municipio di Venezia come dagli obblighi che esso assume, resta pure assicurata dalla ingerenza che spetterà sempre allo Stato nella conservazione della laguna, specialmente in forza del regolamento lagunare 20 dicembre 1841;

Ritenuto che non occorra sentire sulla Convenzione in oggetto il parere dei Comuni e delle Provincie tenute a concorso nelle spese del porto di Venezia perché la Convenzione stessa non altera le competenze passive stabilite dall'elenco annesso al decreto di classifica 30 luglio 1888, n. 5629;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori del Consiglio del commercio, del Consiglio superiore di Marina e del Consiglio di Stato;

Veduto il regolamento lagunare 20 dicembre 1841, n. 41,253/4993 A.
S., la legge 2 aprile 1885, n. 3095, (serie 3ª), testo unico, ed il regolamento 9 maggio 1901, n. 327.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. E approvata e resa esecutoria la Convenzione 17 giugno 1902 approvata dal Consiglio comunale di Venezia con deliberazioni 12 ottobre 1903 e 2 maggio 1904; in forza della quale i canali e rivi interni di detta città e dell'isola della Giudecca, elencati all'articolo 1 nella Convenzione medesima e distinti in tinta bleu nella pianta allegata, passano nella giurisdizione del comune di Venezia.

2. Il canale Scomenzera, dal canale della Giudecca al Canal Grande, è classificato tra le opere portuali interessanti il commercio.

3. Per quanto non è invocato dalla Convenzione summentovata, rimangono fermi il decreto Reale 30 luglio 1888, n. 5629, e il relativo elenco degli enti locali interessati al Porto di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.