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LEGGE 18 luglio 1904, n. 390

Riflettente la istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza (004U0390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1904 al: 28-2-1923
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Art. 1



È istituita in ogni provincia una Commissione di assistenza e di beneficenza pubblica.

Essa si compone del prefetto, presidente, e di otto membri dei quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio, tre sono eletti dal Consiglio provinciale, due sono nominati per decreto Reale fra gli elettori amministrativi della provincia, ed uno dagli operai che fanno parte dei Collegi dei probi-viri costituiti nel capoluogo della provincia, scelti o fra i probi-viri stessi, oppure fra gli inscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi. Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi dal Consiglio provinciale sono cinque, quelli nominati per decreto Reale sono tre, e due quelli nominati dai collegi dei probi-viri.

Mancando nel capoluogo il Collegio dei probi-viri, i membri operai saranno nominati per decreto Reale fra gli operai inscritti nelle liste elettorali amministrative della provincia.

Sono membri di diritto:

il consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie;

il medico provinciale.

La Commissione ha la sua sede presso la prefettura, ed un segretario di questa disimpegna le funzioni di segretario.