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LEGGE 11 luglio 1904, n. 378

Concessioni speciali alle Società cooperative di lavoro e produzione fra gli inscritti marittimi esercenti la pesca costituite in unico sindacato generale. (004U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1904 al: 26-1-1928
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Art. 1



Le Società cooperative di lavoro e produzione fra gli inscritti marittimi esercitanti la pesca, che, per la zona comprendente l'intero mare Adriatico fino a Santa Maria di Leuca e per ciascuna delle prime quattro zone marittime indicate nell'articolo 4 della legge pel funzionamento delle casse degli invalidi della marina mercantile, si costituiscano in un unico sindacato generale, da approvare dal Governo, potranno ottenere riserve speciali esclusive, anche gratuite, di pesca, diverse da quelle contemplate nell'articolo 141 del codice della marina mercantile e nell'articolo 7 della legge sulla pesca.

Tali concessioni saranno fatte a ciascuno di detti sindacati dal Ministero della Marina d'accordo con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, sentite le Amministrazioni pubbliche interessate.

Le menzionate Società cooperative saranno esenti per 10 anni dalle tasse di bollo e di registro per gli atti di compra-vendita e di pegno dei loro battelli pescarecci e dalla imposta di ricchezza mobile sugli utili netti accertati a mezzo dei bilanci annuali.

Le stesse concessioni potranno farsi alle società di pescatori che, pur non applicando i rigorosi principi della cooperazione, specialmente per la formazione del capitale sociale, siano accolte ed unite nel sindacato di ciascuna delle dette zone, e ripartiscano il prodotto della pesca con criteri ritenuti equi dal Comitato permanente della Commissione consultiva della pesca e da quello del Consiglio superiore del lavoro.