stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1904, n. 293

Che autorizza la spesa straordinaria di L. 107,650.000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. (004U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-7-1904 al: 12-8-1907
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È autorizzata la spesa straordinaria di lire centosette milioni seicentocinquantamila da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

La detta somma è ripartita come segue:

a) L. 250,000 per l'isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno;

b) L. 6,500,000 per i lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e di sistemazione del palazzo di Montecitorio;

c) L. 5,500,000 per il compimento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma;

d) L. 3,000,000 per continuare i lavori di costruzione del monumento nazionale a Re Vittorio Emanuele II;

e) L. 3,000,000 per l'ultimazione dei lavori di ampliamento, di sistemazione e di arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti;

f) L. 7,000,000 per i lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, designati nella tabella A annessa alla presente legge;

g) L. 2,000,000 per concessione, in conformità della disposizione del seguente articolo 3, di sussidi ad opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti;

h) L. 1,000,000 per concessione, in conformità della disposizione del seguente articolo 4, di sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti;

i) L. 400,000 per concessione in conformità della disposizione del seguente articolo 5, di sussidi per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie;

k) L. 7,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, in conformità della tabella B annessa alla presente legge;

l) L. 38,000,000 per completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia secondo la convenzione con la Francia, stipulata in Roma il 6 giugno 1904 e che forma parte integrante della presente legge;

m) L. 34,000,000 per la costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise.

È abrogata la legge 26 luglio 1888, n. 5593, che autorizzò la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale.