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LEGGE 31 marzo 1904, n. 140

Che emana provvedimenti a favore della provincia di Basilicata. (004U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  5-5-1904 al: 13-8-1908
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Art. 1



È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purché le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;

c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali. Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, né potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa con l'approvazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Le anticipazioni saranno garentite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di quest'articolo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.