stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1903, n. 103

Sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (003U0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-4-1903 al: 8-2-1924
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dilla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

6° impianto ed esercizio di farmacie;

7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;
9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione e distribuzione di forza metrico idraulica ed elettrica e costruzione degl'impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18° essicatoi di granturco e relativi depositi;

19°stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

È derogato con la disposizione del comma 4° al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.