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REGIO DECRETO 18 dicembre 1902, n. 568

Corso in franchigia postale per gli avvisi di pagamento spediti da determinati funzionari. (002U0568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1903 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 143 e 145 del Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto coi Ministri delle Finanze e del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli avvisi di pagamento spediti aperti con regolare contrassegno, mediante speciali stampati riempiti a mano dai ricevitori del registro, dai conservatori delle ipoteche, dalle Delegazioni del Tesoro e dalle Intendenze di Finanza, all'indirizzo di debitori o creditori verso lo Stato, hanno corso in esenzione delle tasse postali e con indirizzo nominativo.

Il presente decreto avrà effetto immediato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

T. GALIMBERTI.
DI BROGLIO.
CARCANO.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.