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REGIO DECRETO 29 dicembre 1901, n. 566

Che modifica alcuni articoli del Regolamento 19 settembre 1899, n. 394, per l'esecuzione del testo unico della legge comunale e provinciale. (001U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1902 al: 17-10-1902
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regolamento approvato col R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, per l'esecuzione del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 19, 28, 32, 47, 57, 65, 69, 72, 81, 105, 109, 114, 116, 129, 145, 146 e 153 del citato Regolamento 19 settembre 1899, n. 394, sono sostituiti i seguenti:

Art. 19.

In caso d'assenza o d'impedimento del segretario comunale, il segretario della Commissione elettorale comunale è nominato dal sindaco fra gl'impiegati del Comune in pianta stabile, che siano muniti della patente

di segretario.

Art. 28.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso precedente, le liste elettorali di ciascuna frazione sono formate dalla Commissione comunale in conformità dell'articolo 26 della legge.

Nessuno può essere inscritto in più d'una delle liste delle diverse frazioni di uno stesso Comune.

L'elettore per capacità, o per capacità e censo, è inscritto nella lista della frazione in cui ha la sua residenza.

L'elettore che paga il censo in più frazioni è iscritto nella lista della frazione in cui risiede; se non risiede in alcuna delle dette frazioni, è iscritto nella lista della frazione da lui designata, o, in difetto, di quella ove paga il censo maggiore.

Le medesime norme si osservano anche nella formazione delle liste per l'elezione dei consiglieri provinciali nei Comuni divisi in più mandamenti, che abbiano separati consiglieri provinciali.

Gli elettori delle frazioni o dei mandamenti votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione od al mandamento cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni o degli altri mandamenti.

Art. 32.

I Consigli comunali e provinciali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali, se non sia presentato loro un ricorso.

Il ricorso al Consiglio comunale deve essere depositato, entro dieci giorni dalla notificazione, nella segreteria del Comune. Il segretario deve rilasciare ricevuta dell'eseguito deposito.

Le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli provinciali non possono conoscere che delle questioni le quali abbiano formato oggetto rispettivamente di una decisione del Consiglio comunale o della Deputazione provinciale.

I Consigli comunali e le Deputazioni provinciali conoscono dei ricorsi, ancorché riguardino questioni non sollevate dall'ufficio elettorale.

I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa ed al Consiglio provinciale devono notificarsi anche al Comune ed alla provincia, nelle persone del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale.

La prova della eseguita notificazione deve, poi, depositarsi insieme col ricorso, rispettivamente nella segreteria della Giunta o del Consiglio, entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 47.

L'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile è fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, deve versare il prodotto nella Cassa comunale.

Per tale esazione servono i registri indicati al n. 17 dell'allegato n. 4, i quali devono essere compilati secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni.

Questi registri devono essere tenuti in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimati, in ogni mezzo foglio, dal sindaco.

Ogni quietanza è controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere unito al conto consuntivo del Comune.

Tali disposizioni sono anche applicabili nei Comuni nei quali l'esazione dei diritti è ceduta ai segretari comunali, ai termini dell'articolo 2 del R. decreto 25 ottobre 1881, n. 475.

È ammessa l'esazione per mezzo di segnatasse in conformità delle speciali istruzioni che saranno emanate.

Art. 57.

I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione, con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

Art. 65.

I Comuni devono compilare un Regolamento speciale per tutti gl'impiegati e salariati comunali.

Esso deve stabilire, tra l'altro:

a) i ruoli organici del personale per i diversi servizi, fissando il numero, la categoria, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario degli inservienti e agenti. Per questi ultimi non si possono adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito e dell'armata, degli agenti doganali e delle guardie di città;

b) i requisiti per la nomina, fra i quali sono obbligatori per tutti, la cittadinanza italiana e quelli fissati al n. 2 dell'articolo 39; la maggiore età pel segretario comunale e per gli agenti indicati dall'articolo 15 della legge 21 agosto 1901, n. 409; e per gli altri una età non inferiore ai 18 anni compiuti;

c) le attribuzioni, i diritti e i doveri degli impiegati e dei salariati, con divieto di assegnare compensi speciali se non deliberati dal Consiglio e in ragioni di meriti e titoli di eccezionale operosità e di lavori straordinari effettivamente prestati;

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute o di famiglia, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità e pensioni, le quali non possono essere mai più favorevoli di quelle stabilite per i funzionari governativi;

e) le punizioni disciplinari (ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione), con l'avvertenza che chi sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 22 della legge, o per qualsiasi delitto per cui sia stato rilasciato mandato di cattura, resta sospeso fino a giudizio definitivo.

Art. 69.

Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richieda l'approvazione di una Autorità superiore, non sono esecutori, quand'anche muniti del visto, se non interviene questa approvazione, né possono, in base all'articolo 191, capoverso 1° della legge, essere dichiarate immediatamente esecutorie, salvo che ciò non sia espressamente consentito da disposizioni speciali.

Il visto di esecutorietà e il decreto di approvazione dei bilanci devono essere apposti a piè dei medesimi.

Prima di visitare i ruoli delle tasse, il prefetto o il sottoprefetto deve accertarsi che essi siano in corrispondenza alle somme preventivate in bilancio e in conformità ai Regolamenti e alle tariffe speciali che li riguardano.

Art. 72.

Ai commissari prefettizi, che reggono provvisoriamente le Amministrazioni comunali, ai termini del 3° comma dell'articolo 1, può il prefetto delegare le attribuzioni delle quali egli è investito dalla legge, salvo la sua ratifica ai singoli provvedimenti da essi adottati.

Lo stesso procedimento, potrà il prefetto adottare nel caso previsto dall'articolo 292 della legge.

Art. 81.

La Deputazione provinciale è convocata dal suo presidente.

La Deputazione si aduna almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Ai deputati provinciali è applicabile la disposizione dell'articolo 57.

Art. 105.

Tanto il tesoriere, quanto l'esattore e il ricevitore, aventi l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a prestare una cauzione in beni stabili o in titoli di Stato, non mai inferiore al sesto delle entrate effettive del Comune e della provincia, né possono essere dispensati da tale obbligo.

La cauzione stessa, però, potrà essere prestata nella somma inferiore a quella suindicata, che sarà stabilita con apposito Regolamento pel servizio di tesoreria, deliberato dal Consiglio ed approvato dal prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, purché nel Regolamento stesso sia pure determinata la somma massima che il tesoriere potrà tenere in cassa, e che non dovrà mai eccedere i due terzi dell'ammontare della cauzione, e siano prescritte le modalità per il deposito delle somme eccedenti tale misura.

Per la valutazione di essa si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 23 giugno 1897, n. 236, sulla riscossione delle imposte dirette.

La prestazione e lo svincolo della cauzione devono sottoporsi, per i Comuni, all'approvazione del prefetto, su conforme parere del Consiglio di prefettura, e, per le provincie, al visto della Corte dei conti.

Art. 109.

Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

1° il registro di cassa;

2° il bollettario delle riscossioni, che deve essere vidimato dal capo dell'Amministrazione o da un suo delegato;

3° il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di maggiori entrate;

4° i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente ordinati;

5° i verbali di verificazione di cassa;

6° tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.

Art. 114.

Anche per i servizi in economia, di cui agli articoli 173 e 239 della legge, occorre una deliberazione consiliare, e quando l'importo di essi richiederebbe la formalità dei pubblici incanti occorre altresì la preventiva autorizzazione prefettizia, salvo l'eccezione prevista dalla legge sul dazio consumo.

Art. 116.

Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale.

Le relative deliberazioni devono essere approvate dal prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilità del medesimo, dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto a cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.

Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata mediante annotazione di ipoteca su certificati del Debito Pubblico, oppure quando rappresenti o sia l'effetto di una transazione, ovvero importi rinunzia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comunale o provinciale, occorre la deliberazione rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Se per legge o per Regolamento fossero prescritte altre speciali formalità per lo svincolo di determinate cauzioni, il prefetto deve assicurarsi, prima di dare la propria approvazione, se esse siano state adempiute.

Art. 129.

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

In nessun caso si può inscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Essi devono riportarsi nel bilancio tutti di seguito, in apposita tabella.

Art. 145.

Il numero dei revisori dei conti, da nominarsi ai termini degli articoli 124 e 214 della legge, deve essere di tre per i Comuni il cui Consiglio comunale è composto di non più di trenta membri, e di cinque per gli altri Comuni e per le provincie.

La loro nomina ha luogo seguendo il procedimento stabilito dagli articoli 31 e 42 della legge, per la nomina delle Commissioni elettorali.

È ad essi applicabile la disposizione dell'articolo 273 della legge.

Art. 146.

Il conto del tesoriere, munito della sua firma, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, corredato da tutti gli atti e documenti giustificativi, nonché dalla relazione dei revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale.

L'esattore tesoriere non può farsi sostituire dal suo collettore per la firma del conto comunale.

Art. 153.

Tanto le ordinanze interlocutorie, quanto le decisioni definitive del Consiglio di prefettura, sono comunicate dal prefetto al sindaco entro trenta giorni da quello in cui furono pronunciate.

Esse sono notificate agli interessati a cura del sindaco: le prime immediatamente per mezzo del messo comunale; le seconde per atto di usciere giudiziario, entro un mese dalla data di arrivo al Comune.

Le decisioni diventano titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate, non seguita da appello alla Corte dei conti entro il termine di legge.

In caso di urgenza, il Consiglio di prefettura può emettere, a carico dei tesorieri e degli amministratori comunali e provinciali, provvedimenti validi per procedere ad atti conservativi.