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LEGGE 29 dicembre 1901, n. 535

Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili. (001U0535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



I boschi nazionali inalienabili di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Causiglio, in provincia di Belluno, e quello di Ficuzza, in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

Essi saranno soggetti esclusivamente ai tagli richiesti dalla coltivazione e conservazione della foresta.

I detti boschi continueranno ad essere amministrati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e saranno esclusi dal piano economico redatto a norma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1871, n. 283, serie 2ª.

Le norme per i tagli di coltivazione e conservazione, di cui al primo comma, saranno approvate per decreto Reale, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato.