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LEGGE 23 dicembre 1900, n. 505

Sulla vendita del chinino al pubblico. (000U0505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1901 al: 20-6-1904
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Art. 1



Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico l'idroclorato, il solfato e il bisolfato di chinino col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, a tale scopo, ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso; anche stipulando contratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo non superiore a cinque anni; e ciò a senso dell'articolo 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).

Saranno escluse dalla rivendita di cui sopra le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilirà il Regolamento di cui all'articolo 10.

Il Regolamento, di cui all'articolo 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.