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REGIO DECRETO 22 marzo 1900, n. 195

Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. (000U0195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1900 al: 21-12-2008
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 29 della legge 18 giugno 1899, n. 236, che dà facoltà al Nostro Governo di pubblicare in un testo unico tutte le disposizioni di legge che restano in vigore in materia di bonificazione;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, d'accordo con quelli del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. È approvato il seguente testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

Art. 1

(Articolo 1° legge 25 giugno 1882).


Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.