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REGIO DECRETO 19 settembre 1899, n. 490

Sull'istituzione, nelle grandi città, di Uffici postali e telegrafici di 2ª classe. (099U0490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1900 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'articolo 1° del R. decreto n. 177 del 14 maggio 1899 sarà da sostituirsi il seguente: Nelle grandi città, ed a sussidio dell'Ufficio principale, possono essere istituiti Uffici postali e telegrafici di 2ª classe separati o riuniti ed in numero non superiore ad uno per ogni 10.000 abitanti, comprendendo nel computo anche gli Uffici succursali di 1ª classe.

Agli Uffici di 2ª classe sopra citati sono applicabili le norme che regolano gli altri Uffici di 2ª classe. Per quanto si riferisce al servizio telegrafico potrà anche essere autorizzata la semplice accettazione dei telegrammi, da spedirsi, a mezzo di fattorini, all'Ufficio centrale di trasmissione.

Per tale servizio di accettazione viene assegnata al titolare dell'Ufficio la retribuzione di centesimi 10 per ciascun telegramma in partenza se consegnato all'Ufficio di trasmissione, a cura del titolare stesso, e di centesimi 5 se consegnato a cura dell'Amministrazione.

Al servizio di recapito provvederà, quando lo creda opportuno, l'Amministrazione con fattorini a proprie spese.