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LEGGE 18 giugno 1899, n. 236

Che porta modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. (099U0236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1899 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli elenchi delle opere di bonificazione già classificate in prima categoria, à termini della legge 25 giugno 1882, n. 869, sono aggiunte le seguenti:

1° Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia;

2° Territorio del Consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova;

3° Territorio del Consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova;

4° Pianura di Piscinara, in provincia di Roma;

5° Piana di Catania, in provincia di Catania;

6° Valle dell'Idro, in provincia di Lecce;

7° Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allaccianti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d'acqua.

8° Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, pei necessari lavori di completamento;

9° Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il motu-proprio 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti;

10° Bonificazioni in corso nelle provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento;

11° Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all'articolo 4 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853;

12° Agro Brindisino, in provincia di Lecce.