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REGIO DECRETO 18 giugno 1899, n. 231

Che approva il Regolamento generale relativo alla prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave. (099U0231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  19-12-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro e il relativo Regolamento 25 settembre 1898, n. 411;
Vedute le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1° della citata legge;
Sentito il Consiglio delle Miniere;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

A. SALANDRA.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.