REGIO DECRETO 15 dicembre 1898, n. 556

Che sostituisce con altro l'articolo 66 del Regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. (098U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1923)
vigente al 20/03/2023
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Testo in vigore dal: 21-3-1899
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.  decreto  25  maggio  1895,  n.  350,  che  approva  il
Regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione  dei
lavori dello Stato, che sono nelle  attribuzioni  del  Ministero  dei
Lavori Pubblici; 
 
  Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884,  n.  2016  (serie
3ª), sull'Amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'articolo 66 del Regolamento approvato col R. decreto 25  maggio
1895, n. 350, per la direzione, la contabilita'  e  la  collaudazione
dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
Lavori Pubblici, e' sostituito il seguente: 
 
                              Art. 66. 
 
  Si possono  eseguire  in  economia,  con  le  norme  stabilite  nel
presente  Regolamento,  e  sotto  l'immediata  responsabilita'  degli
Ufficiali del Genio civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori: 
 
      a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato: 
 
    1° le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a  frane,
scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni,  danni
di guerra  e  simiglianti,  nei  limiti  di  quanto  e'  strettamente
necessario per ristabilire il transito; 
 
    2° gli esaurimenti di acqua per le fondazioni subacquee dei ponti
e di altre opere d'arte, non previsti nei contratti di appalto, e pei
quali non si riesca  a  concordare  i  prezzi  coll'imprenditore  del
lavoro principale. 
 
      b) Per il servizio delle acque pubbliche: 
 
    3° lo sgombero degli impedimenti alla  navigazione  dei  fiumi  e
canali; 
 
    4° la difesa dalle  inondazioni,  e  lo  scolo  delle  acque  dai
territori inondati per le piene  dei  fiumi,  laghi  e  torrenti,  in
quanto non sia provveduto dallo speciale Regolamento sul servizio  di
piena; l'apertura delle foci dei fiumi e canali, chiuse da mareggiate
o da altri improvvisi accidenti, quando siavi pericolo  imminente  di
disastri. 
 
      c) Per il servizio delle bonificazioni: 
 
    5° il nettamento periodico degli argini e canali  di  bonifica  e
l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura  di
piccole rotte negli argini; la ripresa  di  frane  nelle  sponde  dei
canali o la rimozione di parziali interrimenti nel fondo  dei  canali
stessi; le piantagioni e le seminagioni; i quali  lavori  si  possono
eseguire tutti mediante operai stazionari ed avventizi; 
 
    6° il servizio da prestarsi da  operai  fissi  ed  avventizi  per
regolare e sorvegliare  il  funzionamento  delle  colmate  e  per  la
manovra di cateratte o portelloni; 
 
    7° le riparazioni urgenti alle cateratte ed ai manufatti; 
 
    8° lo sgombero delle foci degli emissari dei laghi  e  canali  di
scolo; 
 
    9° le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di  ogni
genere, e le forniture anche urgenti dei materiali e delle  provviste
di ogni specie per l'esercizio delle idrovore. 
 
      d) Per il servizio dei porti e fari: 
 
    10° i provvedimenti per la sicurezza dell'entrata ed uscita delle
navi dai porti, le cui spese  sono  a  carico  dello  Stato,  come  i
provvedimenti per garantire la permanenza ed  evoluzione  delle  navi
nei porti stessi. 
 
  Tra questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei
punti,  che   si   manifestano   pericolosi   alla   navigazione,   e
l'illuminazione dei fari e fanali; 
 
    11°  il  soccorso  al  materiale  galleggiante  dello  Stato,  in
pericolo di naufragio, ed il ricupero di esso, quando sia naufragato; 
 
    12° le riparazioni non differibili dei  guasti  impreveduti  alle
macchine, al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il  servizio
marittimo. 
 
      e) Per il servizio in genere dei lavori pubblici: 
 
    13° le assicurazioni,  le  concatenazioni  e  le  demolizioni  di
fabbricati e  di  manufatti  cadenti,  nonche'  lo  sgombramento  dei
materiali rovinati; 
 
    14° i lavori di ogni specie, quando non possano essere differiti,
e dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gli incanti, oppure,
nelle  condizioni  previste  dalla  legge,  non  siano  riuscite   le
trattative private. 
 
  Potranno pure eseguirsi in economia: 
 
    15° i lavori di sistemazione nei  tronchi  montani  dei  torrenti
compresi fra le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria; 
 
    16° gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei  progetti,
le esperienze di qualunque natura, l'acquisto di strumenti,  macchine
ed altro per queste esperienze; 
 
    17° i lavori e le  provviste,  allorche'  sia  stabilito  doversi
eseguire in  economia  a  rischio  di  un  appaltatore,  in  caso  di
rescissione di contratto, o per  assicurare  l'esecuzione  dell'opera
nel tempo prefisso dal contratto; 
 
    18° i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti
d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera, e servendosi di
locali e di cave, gia' dati in cosegna alle imprese; 
 
    19° i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico  dei  contravventori
alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1898. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                           Lacava.    
                                                           Vacchelli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.