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REGIO DECRETO 24 febbraio 1898, n. 552

Relativo a modificazioni ad articoli dello Statuto della Società italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo. (098U0552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-2-1899 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 16 giugno 1885, n. 3170 (serie 3ª), col quale fu approvato lo Statuto della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo;

Visto l'altro Nostro decreto 11 ottobre 1888, n. 5758, col quale vennero approvate le modificazioni deliberate dall'assemblea degli azionisti agli articoli 3 e 4 dello Statuto medesimo e cioè la proroga della durata della Società fino al 31 dicembre 1966 e l'aumento del capitale sociale in azioni da 135 a 180 milioni;

Vista la copia autentica del verbale dell'adunanza tenuta in Milano il 26 novembre 1897 dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società predetta, nella quale fu deliberato il graduale ammortamento di 90,000 azioni delle 360,000 costituenti il capitale sociale con effetto dal 1° luglio 1895, e le conseguenti modificazioni degli articoli 3 e 37 dello Statuto, e fu deliberato altresì di modificare gli articoli 21 e 30 riguardanti la formazione del Comitato, e le condizioni per la validità delle deliberazioni nelle assemblee di seconda convocazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici, per il Tesoro e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 21, 30, 37 dello Statuto della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, deliberate dall'assemblea generale degli azionisti tenuta in Milano il 26 novembre 1897, riguardanti la graduale ammortizzazione di 90,000 azioni con effetto dal 1° luglio 1895, la formazione del Comitato e le condizioni per la validità delle deliberazioni delle assemblee di seconda convocazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1898.

UMBERTO.

G. Pavoncelli.
L. Luzzatti.
F. Cocco-Ortu.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.