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REGIO DECRETO 14 luglio 1898, n. 380

Che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio Esercito. (098U0380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  20-9-1898 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito - testo unico approvato con Nostro decreto 27 agosto 1887, n. 4919 - modificata dalle leggi 8 marzo 1888, n. 5248 e 28 febbraio 1892, n. 59.
Visto il Nostro decreto 6 novembre 1894, n. 505, per varianti alle leggi precedenti, modificato e convertito in legge dalla legge 28 giugno 1897, n. 225;
Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del Regio esercito, modificata dalla legge 25 gennaio 1885, n. 2888;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1897, n. 430, col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli;
Visto l'articolo 6 della precitata legge 28 giugno 1897, n. 225, che dà facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



A testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito è approvato l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

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N. B. - Il testo unico è integralmente inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.