stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 dicembre 1897, n. 556

Che sostituisce con altre le disposizioni contenute in quello in data 13 agosto 1889 che determina l'elenco delle Nazioni estere che godono del trattamento della Nazione più favorita in materia consolare. (097U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-3-1898 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 2 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (Serie 3ª), per la requisizione dei quadrupedi e veicoli del Regio Esercito;
Visto il Nostro decreto 13 agosto 1889, che stabilisce l'elenco delle Nazioni estere che godono del trattamento della Nazione più favorita in materia consolare;
Visto l'articolo 50 del Regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con Nostro decreto del 29 agosto 1889 e successivamente modificato coi Nostri decreti del 9 ottobre 1892, del 26 febbraio 1893 e del 6 agosto 1897;
Viste le vigenti convenzioni consolari ed i trattati attualmente esistenti colle Nazioni estere;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, d'accordo con quello per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Alle disposizioni del decreto 13 agosto 1889 sopra accennate sono sostituite le seguenti:

In caso di mobilitazione di tutto o di parte del R. Esercito sono esenti dalle requisizioni e dalle espropriazioni specificate nella legge succitata; ed in ogni circostanza sono esenti dalle riviste e dalle dichiarazioni di possesso, pure specificate nella legge stessa, i quadrupedi da tiro e da soma ed i veicoli e le bardature appartenenti:

1° Ai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, sempre quando detti funzionari siano cittadini degli Stati sottoindicati che li hanno nominati e non posseggano beni stabili nel Regno, e non vi esercitino alcun commercio:

Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Colombia, Costarica, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Gran Brettagna, Hawai, Liberia, Messico, Montenegro, Nicaragua, Orange, Paesi Bassi, Paraguay, Persia, Perù, Portogallo, Rumenia, Russia, Salvador, San Domingo, San Marino, Serbia, Siam, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, Svizzera, Transwaal, Turchia, Venezuela, Zanzibar.

2° Ai cittadini esteri, non naturalizzati sudditi italiani, dei seguenti Stati purché i quadrupedi siano di loro proprietà ed esclusivamente addetti al loro uso personale:

Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Cina, Colombia, Corea, Costarica, Danimarca, Germania, Giappone, Gran Brettagna, Grecia, Hawai, Honduras, Liberia, Messico, Montenegro, Orange, Paesi Bassi, Paraguay, Persia, Perù, Rumenia, Russia, Salvador, S. Domingo, Serbia, Siam, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, Svizzera, Transwaal, Venezuela.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. Di San Marzano. Visconti Venosta.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.