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REGIO DECRETO 23 dicembre 1897, n. 553

Che porta modificazioni all'art. 15 del Regolamento sulla pesca nelle acque del lago di Garda e suoi affluenti. (097U0553)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-2-1898 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la dichiarazione contenuta nelle note del 30 gennaio 1897, scambiato fra il R. Ambasciatore d'Italia a Vienna e il Ministero I e R. Austro-Ungarico degli Affari Esteri, circa la modificazione da introdurre nell'articolo 11 della Convenzione 9 agosto 1883 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria sulla pesca nelle acque promiscue;
Veduto il R. decreto 14 febbraio 1897, n. 104, che rende esecutiva quella dichiarazione;
Veduto l'articolo 2 della legge sulla pace del 4 marzo 1877, n. 3706;
Uditi i pareri degli Enti locali;
Udito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio di Stato e della Commissione consultiva per la pesca;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. L'articolo 15 del Regolamento, approvato con R. decreto 19 aprile 1885, n. 3070, sulla pesca nelle acque del lago di Garda e nei suoi affluenti, è sostituito dall'articolo seguente:

Art. 1

«Art. 15. - Sono vietate la pesca, la vendita e la compera a fine di lucro di pesci freschi delle seguenti specie:

Trota, in novembre e dicembre;

Carpione, dal 1° dicembre al 31 gennaio, dal 20 giugno al 31 luglio;

Temolo, in marzo;

Tinca e regina (bulbero), in giugno;

Pesce persico, in magio;

Alosa (agone, sardena), dal 15 maggio al 15 luglio.

Però anche durante questo periodo è permessa la pesca delle alose da un'ora dopo il tramonto del sole del martedì all'aurora del sabato di ogni settimana».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1897.

UMBERTO.

Cocco-Ortu.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.