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REGIO DECRETO 17 dicembre 1896, n. 589

Sull'ordinamento della R. Accademia navale. (096U0589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  6-3-1897 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 16 maggio 1878, n. 4376 (serie 2ª), che istituisce una scuola col titolo di Regia Accademia Navale, per l'istruzione e l'educazione dei giovani destinati a diventare ufficiali di marina;
Visto l'ordinamento dato a tale istituto col R. decreto del 28 gennaio 1894 n. 33;
Viste le modificazioni che a quell'ordinamento sono state apportate col R. decreto del 29 settembre 1895 n. 618;
Considerata la necessità di perfezionare ancora le norme ed i metodi che regolano la preparazione degli allievi al grado di ufficiale, rendendo queste norme e questi metodi tali da soddisfare alle esigenze della marina militare moderna;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: All'ordinamento della R. Accademia Navale, che risulta dai sopra citati Nostri decreti, è sostituito quello determinato dai seguenti articoli:

Art. 1

Scopo dell'Istituto.


La Regia Accademia Navale provvede:

1. All'istruzione e all'educazione occorrenti per ottenere il grado di Guardiamarina ed eventualmente il grado di Allievo Commissario, o di Applicato di Porto di seconda classe.

2. All'istruzione complementare prescritta per il passaggio dal grado di Sottotenente di Vascello al grado di Tenente di Vascello.

3. All'istruzione necessaria per il conseguimento dell'idoneità a uno dei seguenti rami di servizio:

Idrografia, Artiglieria ed Armi subacquee.

All'Accademia può essere anche affidata l'istruzione complementare occorrente ad Ingegneri civili per divenire Ingegneri navali.